INDICE
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INTRODUZIONE
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PERCHÉ UN’AUTOCERTIFICAZIONE
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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SCOPO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
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DEFINIZIONE DI COSMETICO BIOECOLOGICO
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IL LOGO
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DEFINIZIONE DI INGREDIENTE NATURALE
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DEFINIZIONE DI INGREDIENTE NATURALE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
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DEFINIZIONE DI INGREDIENTE DI ORIGINE NATURALE
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DEFINIZIONE DI ADDITIVO
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CATEGORIE DI INGREDIENTI AMMESSI
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INGREDIENTI NON AMMESSI
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INGREDIENTI AMMESSI IN DEROGA
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CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
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TEST SU ANIMALI
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CONTROLLI
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TRACCIABILITÀ
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PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE
1. INTRODUZIONE
La nostra autocertificazione nasce dall’esigenza di attribuire un valore tangibile ai nostri prodotti, contraddistinti da un’elevata qualità e dall’utilizzo di materie prime naturali e biologiche. Al fine di rendere concreto e verificare questo valore aggiunto abbiamo redatto un insieme di regole, definito standard, a cui doverci attenere con la massima diligenza.
L’autocertificazione ci permette di condividere con i consumatori la qualità del prodotto, con la massima trasparenza e la garanzia dell’utilizzo di materie prime selezionate e regolate da un disciplinare che riteniamo essere ancora più rigido di quelli dei più noti Organismi di certificazione privati.
Nel corso della nostra esperienza nel settore della fitocosmesi, abbiamo avuto modo di conoscere e rapportarci con diverse realtà che riguardano la certificazione dei prodotti cosmetici biologici. Se da un lato questi Organismi di certificazione privati, ben noti e conosciuti, danno delle “certezze” ai consumatori, che spesso però non conoscono alla perfezione il settore e non hanno le conoscenze tecniche sufficienti per distinguere la qualità di diversi prodotti cosmetici, dall’altro rappresentano indubbiamente un costo aggiunto, che finisce per ripercuotersi anche sul prezzo dei prodotti stessi.
I disciplinari dei diversi Organismi di certificazione sono per certi versi eccessivamente rigidi e per certi altri favorevoli anche all’utilizzo di alcune sostanze di sintesi; per tutti questi motivi abbiamo concretizzato l’idea del percorso di autocertificazione che ci ha portati alla creazione del nuovo marchio di selezione “100% Naturale Bio”.
Riteniamo che l'autocertificazione sia il metodo più trasparente, in grado di fornire maggiori garanzie al consumatore, al quale ricordiamo che chi produce un’autocertificazione del metodo di produzione è controllabile sul campo da parte di uno dei molti organismi pubblici preposti, ovviamente senza alcun aggravio di costi per il soggetto controllato.
Con l'Autocertificazione il produttore mette in gioco la propria reputazione, pertanto essa rappresenta per molti versi un istituto più vincolante rispetto all’atto di delegare ogni responsabilità a un Organismo di certificazione privato.
Il Protocollo è facilmente consultabile da parte del consumatore che può così avere un’idea chiara del contenuto dei prodotti cosmetici che riportano tale marchio.
Vogliamo che i consumatori siano informati e possano conoscere e acquisire gli strumenti necessari per capire quando un prodotto è formulato in maniera veramente naturale, con materie prime biologiche.
2. PERCHÉ UN’AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione è una dichiarazione sostitutiva di certificazione che, deve essere effettuata dall’azienda dichiarante nella persona fisica del suo legale rappresentante.
Nell’adempiere alle indicazioni del disciplinare, il dichiarante dovrà avere un comportamento professionale e una diligenza ben superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti certificativi ordinari.
Il disciplinare che stabilisce i canoni per l’utilizzo del marchio “xxxxxxxxxxxxxxxx” è un’indicazione in continua evoluzione, infatti, qualora nuovi studi portassero a conoscenza nuove sostanze utilizzabili o nuove sostanze potenzialmente pericolose, questo disciplinare sarà aggiornato e modificato di conseguenza.
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento CE n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio DEL del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici;
- Decisione della Commissione del 9 febbraio 2006 che modifica la decisione 96/335/CE che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici
- Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
4. SCOPO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Il nostro standard si propone di promuovere e incrementare l’utilizzo d’ingredienti che provengono da coltivazione agricola biologica o raccolta spontanea evitando l’uso di quelle materie prime a basso profilo tossicologico ma difficilmente biodegradabili, che risultano inquinanti e discutibili da un punto di vista ecologico.
5. DEFINIZIONE DI COSMETICO BIOECOLOGICO
“con componenti 100% NATURALE BIO” definisce una sola categoria di cosmetici bioecologici che devono rispondere ai seguenti requisiti:
- almeno 2 prodotti che costituiscono il prodotto cosmetico devono avere origine biologica.
- La lavanda utilizzata per i nostri prodotti cosmetici deve avere origine biologica.
- I restanti componenti del prodotto cosmetico devono essere di base naturale o certificabile.
- 2% massimo di additivi ammessi ( vedi tabella 03) allo scopo di rendere stabile, funzionale e gradevole il prodotto cosmetico ( es. conservanti , stabilizzanti. principi attivi)
Facciamo presente che nel conteggio della percentuale degli ingredienti naturali da coltivazione biologica certificata rientra anche la percentuale d'acqua presente nell'estratto purché provenga da un processo fisico ammesso e che il processo di purificazione non comporti l’impiego di metodi dannosi per l’ambiente (distillazione, acqua di idratazione , estrazione a freddo mediante acqua in pressione ecc.).
I nostri prodotti cosmetici sono comunque formulati utilizzando acqua ad uso alimentare proveniente dalle fonti delle Valli Bresciane.
6. IL LOGO
“con componenti 100% Naturale Bio”
E' la scritta che accompagna i nostri cosmetici che rientrano nella descrizione del presente protocollo e identifica un prodotto bio-ecocompatibile conforme alle regole operative stabilite del nostro standard.
L’apposizione del logo sulla etichetta del prodotto e sulla confezione che lo contiene attesta che per la realizzazione del cosmetico sono state seguite tutte le specifiche descritte nel presente protocollo.
7 DEFINIZIONI DI INGREDIENTE NATURALE
In Europa i termini che caratterizzano l’origine naturale e le caratteristiche ecologiche dei prodotti cosmetici non sono legalmente definiti, abbiamo quindi ritenuto importante stabilire quale sia per noi il significato di tali termini:
INGREDIENTE NATURALE:
“sostanza proveniente dal mondo vegetale, minerale, marino o animale, ottenuta attraverso un procedimento di tipo fisico che non altera la struttura chimica e lascia inalterate le origini naturali. I procedimenti di tipo fisico ammessi sono elencati in tabella 01”.
Tabella n°01
Procedimenti di tipo fisico ammessi per ingredienti naturali. I processi descritti possono essere attuati anche in successione tra loro purché sia rispettato l’obbligo di mantenere inalterate la struttura chimica della sostanza.
Tutte le trasformazioni devono rispettare le sostanze funzionali naturali presenti negli ingredienti all’origine e favorire la buona gestione dei rifiuti e dell’energia
Trattamenti autorizzati sulla pianta fresca.
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Metodi qualitativi
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Solventi di estrazione ammessi
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Metodi di separazione del soluto dal solvente
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Metodi per l’ottenimento di estratti:
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Metodi a temperatura controllata
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8 DEFINIZIONI DI INGREDIENTE NATURALE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
INGREDIENTE NATURALE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA:
“Prodotto vegetale o di derivazione animale ottenuto attraverso la coltivazione agricola, raccolta spontanea e allevamento biologico in accordo con il regolamento CEE n°2092/91 , JAS (Giappone), NOP (Stati Uniti) o altri regolamenti analoghi riconosciuti dall’Unione Europea.
Nota: riconosciamo indispensabile la certificazione o autocertificazione biologica per i produttori agricoli che forniscono le materie prime che verranno utilizzate all’interno dei prodotti cosmetici. Quindi le materie prime dovranno essere certificate secondo un sistema di controllo e certificazione regolamentato o volontario purché conforme agli standard e criteri IFOAM.”
9. DEFINIZIONE DI INGREDIENTE DI ORIGINE NATURALE
INGREDIENTE NATURALE DI ORIGINE NATURALE:
“Sostanza proveniente dal regno vegetale, minerale o marino trasformata mediante procedimento tecnologico consentito.
I procedimenti consentiti devono tenere in seria considerazione l’impatto ambientale e la salute dell’uomo, non essere inquinanti né nocivi nei confronti dei microrganismi acquatici e terrestri. Nel caso di ingredienti marini come alghe (Verdi, Brune, Blu e Rosse) la loro estrazione non deve danneggiare l’ambiente marino in cui vivono (vedi tabella °02)”
Tabella n°02
Procedimenti autorizzati per ingredienti di derivazione naturale.
Tutte le trasformazioni utilizzate devono essere realizzate considerando il rispetto dell’ambiente, devono favorire la riduzione di rifiuti e prevederne la corretta gestione in conformità alle normative vigenti in materia di emissioni idriche, nell’atmosfera e nella gestione dell’energia.
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10. DEFINIZIONE DI ADDITIVO
E' una sostanza che serve a rendere accettabile un prodotto cosmetico in termini di stabilità, funzionalità, sicurezza, e gradevolezza al consumo.
Il nostro standard permette l’utilizzo di additivi anche di natura sintetica, purché di chimica eco-sostenibile e la sua concentrazione superi il 2% sul totale degli ingredienti. (vedi tabella n°03)
Tabella n° 03
Elenco degli additivi ammessi
Conservanti
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Condizionanti per capelli
Contro la forfora:
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Nota:
Attualmente il nostro disciplinare ammette l’utilizzo di coloranti, filtri solari artificiali e profumi di origine sintetica; il nostro costante impegno sulla ricerca di sostanze naturali ci porterà alla graduale e definitiva sostituzione degli additivi artificiali.
Alcuni nostri cosmetici contengono ancora profumi e coloranti sintetici ma la loro origine "non naturale" è ben identificabile nel certificato di conformità dalla sigla FC/CI seguita da un numero identificativo.
11. CATEGORIE DI INGREDIENTI AMMESSI
Tutti gli ingredienti siano essi naturali o di origine naturale o ausiliari devono, oltre che attenersi alla legislazione Europea pertinente relativa ai prodotti cosmetici (CE n. 1223/2009), devono essere conformi ai livelli di biodegradabilità e tossicità espressi secondo le normative emanate dalla proposta comunitaria europea sulla biodegradabilità OECD 302A e OECD210,202,203 che riguarda l’impatto in acqua di fiume per pesci, daphnia (pulce d’acqua) e alghe.
Acqua
L’acqua può essere utilizzata senza alcun limite purchè provenga da :
- Acqua di sorgente
- Acqua depurata attraverso resine a scambio ionico
- Acqua osmotizzata
- Acqua distillata
Ingredienti di origine vegetale
Sono ammesse tutte le piante e loro derivati purché non siano:
- contenute nell’elenco internazionale delle specie protette
- a rischio di estinzione ( eco-sostenibile)
- ottenute mediate sfruttamento minorile o da ingiusti trattamenti delle popolazioni locali (equo-solidale)
- geneticamente modificate
Ingredienti di origine minerali
Sono ammessi i seguenti prodotti di origine minerale:
- Clay ( argilla)
- NaCl ( cloruro di sodio)
- Zinc oxide ( Ossido di Zino)
- Zinc sulphate
- Sodium Hydroxide
- Potassium Hydroxide
- Sodium bicarbonate
- Titanium dioxide (TiO2 - Biossido di Titanio)
- Magnesium sulfate (MgSo4 - Solfato di Magnesio)
- Silica ( Silice)
- Sulfur
Ingredienti di origine animale
Sono ammessi solo ingredienti che provengono da produzioni animali senza che il loro ottenimento ne abbia compromesso il benessere, comportato la loro sofferenza o la soppressione. Tra gli elementi ammessi si citano:
- Mel ( Miele)
- Cera alba ( Cera d’api)
- Propolis extract ( Propoli estratto)
- Real jelly ( Pappa reale)
Ingredienti di origine biotecnologica
Sono ammessi ingredienti che provengono da fermentazione batteriche non OGM e ottenuti su terreni di coltura vegetali
12. INGREDIENTI NON AMMESSI
Il nostro standard vieta l’utilizzo delle materie prime elencate nell’Allegato A, tra queste indichiamo:
- SLS (sodium lauryl sulphate) e derivati,
- SLES (sodium laureth sulphate) e derivati,
- glicole e derivati (ad es. polyethylenglycol (PEG) e polypropylenglycol (PPG))
- siliconi e derivati,
- petrolati e derivati,
- lanoline e derivati,
- olii minerali e derivati,
- organismi geneticamente modificati (OGM),
- carbomer,
- trietanolammina,
- EDTA e derivati,
- parabeni e derivati,
- *coloranti,
- donatori di formaldeide (ad es. conservanti),
- polimeri acrilici,
- derivati dell’alluminio e del silicio di origine sintetica,
- composti che possono dare origine a nitrosammine (ad es. etossilati),
- glicerina di origine sintetica o animale,
- *filtri solari chimici.
*continua ricerca
13. INGREDIENTI AMMESSI IN DEROGA
Il nostro standard permette l’utilizzo delle sostanze presenti nel prodotto solo come conseguenza dell’uso di oli essenziali naturali (allergeni naturali degli olii essenziali) che elenchiamo di seguito:
ALPHA-ISOMETHYL IONONE |
AMYL CINNAMAL |
AMYLCINNAMYL ALCOHOL |
ANISE ALCOHOL |
BENZYL ALCOHOL |
BENZYL BENZOATE |
BENZYL CINNAMATE |
BENZYL SALICYLATE |
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL |
CINNAMAL |
CINNAMYL ALCOHOL |
CITRAL |
CITRONELLOL |
COUMARIN |
EUGENOL |
EVERINA PRUNASTRI |
EVERINA FUFURACEA |
FARNESOL |
GERANIOL |
HEXYL CINNAMAL |
HYDROXYCITRONELLAL |
HYDROXY ISOHEXYL – 3 CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE |
ISOEUGENOL |
LIMONENE |
LINALOOL |
METHYL 2 OCTYNOATE |
14. CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Per il confezionamento dei prodotti come vasi e flaconi è d’obbligo utilizzare materiale riciclabile con basso consumo di energia. Non si possono usare materiali di confezionamento che contengano PVC, resine polistireniche. Per le etichette ed astucci sono da preferire materiali prontamente biodegradabili come la carta, cartone nel quantitativo minimo indispensabile. Per gli imballi delle confezioni finite vanno utilizzati materiali prontamente biodegradabili come carta di giornale riciclata o Materbi, una bio-plastica derivata da materie prime di origine agricola e proveniente da amido non geneticamente modificato.
Riguardo all’etichettatura gli ingredienti devono essere riportati secondo la terminologia INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) in ordine decrescente.
15. TEST SU ANIMALI
Come anche richiesto dalla legislazione vigente, sono vietati tutti i test su animali sia sul prodotto finito che sui singoli ingredienti del prodotto.
16. CONTROLLI
Una volta l’anno l’azienda accetta di sottoporsi a audit da parte di un soggetto indipendente (ispettore qualificato) che verificherà l’applicazione dei requisiti del presente protocollo di produzione. L’auditor effettuerà controlli a campione sulla base della propria esperienza e verificando i metodi di produzione adottati di cosmetici selezionati casualmente.
17 TRACCIABILITA’
.L’azienda produttrice durante la fase ispettiva renderà disponibili anche i propri archivi cartacei per la tracciabilità degli ingredienti da agricoltura biologica in fase di acquisto e in fase di utilizzo nei preparati al fine di per dimostrarne l’impiego nelle percentuali dichiarate.
18. PRATICHE DI BUONA FABBRICAZIONE
L’intero ciclo produttivo dei cosmetici è realizzato mediante Buone Pratiche di Fabbricazione. Queste procedure regolamentano sia la fase di produzione che di inflaconamento di prodotti cosmetici. Il rispetto delle norme descritte è effettuato direttamente dalla Direzione Aziendale mediante controlli giornalieri sull’attività di produzione e tramite audit svolti da una parte terza.
Gli audit hanno la finalità di trovare evidenze che dimostrano l’adozione e l’efficace applicazione delle regole di seguito descritte.
A titolo di esempio, le procedure descrivono le specifiche che devono caratterizzare sia le materie prime che provengono da coltivazione biologica che i prodotti cosmetici finiti certificati. Le GMP descrivono inoltre le modalità di stoccaggio, in aree separate e differenziate, la pulizia dei macchinari e degli ambienti di produzione e confezionamento (praticata quotidianamente con l’uso di detergenti e disinfettanti prontamente biodegradabili e non nocivi alla salute).